Spesso i genitori mi chiedono informazioni a riguardo…allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza!
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che attesti la diagnosi di DSA.
Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Sono detraibili tutti i prodotti a condizione che sia presente un collegamento funzionale tra l’acquisto e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato (ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l’alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento)
Ad esempio:
- la calcolatrice
- la sintesi vocale
- il registratore
- i programmi di video scrittura
- i computer
La norma dispone, altresì, che la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’ interesse di familiari a carico.
Per acquistare è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza. La prescrizione può essere rilasciata in originale o in copia o essere sostituita da un autocertificazione in cui il contribuente dichiara di esserne in possesso per il medesimo prodotto, indicando data di rilascio e servizio o reparto che l’ha sottoscritta.
Lo sconto non sarà immediato!!! – il beneficiario potrà godere di una detrazione ai fini IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 (sui redditi del 2018).
Per maggiori informazioni:
Prendere visione alla normativa completa Art.2comma 9 (segue)
http://www.handylex.org/stato/l280297.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml#a3
Dott.ssa Dri Vanessa
Specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento