Per la diagnosi DSA vorrei rivolgermi al privato, ma la scuola la riterrà valida ???
…chiariamoci le idee…
Mi imbatto quotidianamente in informazioni pressapochistiche, fuorvianti, e contrastanti comunicate ai genitori, che in balia delle molteplici e poco chiare informazioni, non sanno cosa fare…
Con l’entrata in vigore della legge 170/2010 che regolamenta le questioni inerenti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento scolastico (DSA), molte regioni non hanno emanato alcuna normativa che regolamenti la questione al proprio interno, o meglio alcune regioni Italiane hanno gestito e regolamentato tale normativa in modo autonomo (ognuno con le sue regole per capirci). Ad esempio il Veneto e il Friuli Venezia Giulia seguono delle linee guida completamente diverse.
A noi interessa il FVG !!! Vediamo….
In Friuli Venezia Giulia un protocollo d’intesa nel 2014 ha sancito che la diagnosi compete ai servizi pubblici e a quelli privati accreditati convenzionati con il Sistema sanitario regionale. Non sono però state specificate le figure professionali coinvolte nella diagnosi né risultano ancora accreditamenti di strutture private.
Attenzione però.. (trovate in rosso i passaggi fondamentali, invito comunque all’attenta lettura)
La Circolare Ministeriale “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, si rivolge alle scuole e riporta:
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).
la seguente nota ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 chiarimenti.”, riporta:
Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA , il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.
Si specifica che:
Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.
TORNANDO ALLA DOMANDA INIZIALE…
-La scuola riterrà valida la diagnosi di un privato?
La diagnosi eseguita dal clinico in collaborazione dell’equipe multidisciplinare (psicologo, logopedista,neuropsichiatra infantile) è da ritenersi sempre valida.
-Può la scuola rifiutarsi di mettere in atto gli aiuti previsti?
La suola non può rifiutarsi gli mettere in atto gli aiuti per l’alunno, può tuttavia decidere di non formalizzare (realizzare il pdp) ma deve giustificare la sua scelta, motivandola formalmente alla famiglia.
Dott.ssa Psicologa Dri Vanessa
Specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento Scolastico.